Vice Ispettore Técnico Del Ruolo Degli Ispettori
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.
3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.
752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o técnica» e, in particolare,
l'art.
25, comma 1, lettera a), e successive modificazioni, che
prevede che l'accesso alla qualifica iniziale della carriera degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l'altro,
mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in misura non
superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per
cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l'art.
25-bis, che ne detta la disciplina;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di Polizia» e, in particolare, l'art.
8, che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n.
574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art.
33, e
successive modificazioni;
Visto l'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento
della professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art.
5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art.
3, commi 6 e
7, e successive modificazioni;
Visto l'art.
4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante
«Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante
«Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
universita', a norma dell'art.
6 della legge 30 novembre 1998, n.
419»;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione, nonche' della professione
ostetrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art.
35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualita' di condotta che
personale della Polizia di Stato, e l'art.
37, sull'accertamento, nei
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in
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